google.com, pub-4358400797418858, DIRECT, f08c47fec0942fa0 SALUTIAMOCI: Nuove regole per gli alimenti per l'infanzia google.com, pub-4358400797418858, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Nuove regole per gli alimenti per l'infanzia

A partire dal 22 luglio 2009 gli alimenti per lattanti, cioè per bambini fino a un anno di età, e gli alimenti di proseguimento destinati alla prima infanzia, posso essere messi in commercio solo se conformi alle disposizioni fissate nel decreto 82/09 emanato dal ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali, di concerto con il ministero dello Sviluppo economico, in attuazione della direttiva 2006/141/CE.
Il regolamento, pubblicato nella G.U. n.155 del 7 luglio 2009, stabilisce le prescrizioni relative non solo alla commercializzazione ma anche alla produzione, composizione, etichettatura e pubblicità di questi alimenti.
Prevista, inoltre, da parte dei due ministeri, un’attività di monitoraggio sui prezzi di vendita degli alimenti per lattanti e una campagna sulla corretta alimentazione dei più piccoli, tesa anche a tutelare e valorizzare l’allattamento al seno, favorendo una corretta informazione al riguardo e l’adozione di corsi preparatori ed altre iniziative educative. Il regolamento, inoltre, prevede una vigilanza affinché, al momento della dimissione dai reparti maternità non vengano forniti in omaggio prodotti e materiali in grado di interferire con l’allattamento al seno; sarà contrastata ogni forma di pubblicità, anche occulta, di comportamenti che sconsigliano il ricorso al latte materno.

Composizione degli alimenti

Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento devono essere fabbricati utilizzando le fonti proteiche e secondo i criteri di composizione indicati nelle tabelle allegate al decreto; devono richiedere, per essere pronti per il consumo, unicamente l’aggiunta di acqua.
Per eventuali altri ingredienti, oltre alle fonti proteiche, l’idoneità alle particolare esigenze nutritive dei più piccoli deve essere confermata da dati scientifici universalmente riconosciuti. Escluso in ogni caso l’uso di materiale derivato da organismi geneticamente modificati, mentre la presenza di residui di singoli prodotti fitosanitari deve essere strettamente contenuta nei limiti indicati. Nessun prodotto può essere commercializzato o presentato come idoneo a soddisfare il fabbisogno nutritivo nei primi sei mesi di vita, se non gli alimenti per lattanti.

Fonte: Decreto n.82 del 9 aprile 2009