In data 19 novembre 2007 il legislatore italiano ha recepito la direttiva CE 2004/40 per mezzo del D.Lgs n. 257 “Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)”. Le disposizioni che esso prescrive entrano in vigore il 30 aprile 2008.
Il D.Lgs 257/07, com’è prassi per i provvedimenti che disciplinano specifici rischi sui luoghi di lavoro, rappresenta in realtà un’integrazione al D.Lgs 626/94, introducendovi il titolo V-ter "Protezione da agenti fisici: campi elettromagnetici".
SOGLIE DI ESPOSIZIONE
Il campo elettromagnetico cui può risultare esposta una persona risulta comunemente composto da differenti contributi, distinti in frequenza e di intensità differente. In virtù di questo aspetto fisico, la comunità scientifica, per voce di ICNIRP (International Commission on Non Ionising Radiation Protection), ha pronunciato il proprio parere nel documento “Linee guida per la limitazione dell’esposizione a campi elettrici e magnetici variabili nel tempo ed a campi elettromagnetici (fino a 300 Ghz)”, dove fissa il limite di esposizione umana ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, proponendo una suddivisione dello spettro elettromagnetico in numerose bande di frequenza, all’interno delle quali il valore limite è fissato secondo diversi criteri; in alcuni casi è costante per ogni frequenza compresa nella banda, in altri cambia al variare della frequenza secondo una determinata legge.
A livello di Unione Europea il legislatore, con la direttiva 2004/40/CE "Direttiva sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)", ha recepito la stessa suddivisione in bande proposta dalla comunità scientifica.
Il Legislatore italiano ha recepito la direttiva europea in data 19 novembre 2007, all’interno del provvedimento oggetto di questi commenti, il D.Lgs n. 257/07, senza modificare la suddivisione in bande originale.
I risultati di un monitoraggio strumentale dei livelli di esposizione dei lavoratori sono da confrontare con la tabella dei “valori di azione”.
I valori di azione sono definiti al comma 2 dell’art. 49-quindecies e rappresentano l’entità dei parametri direttamente misurabili, espressi in termini di intensità di campo elettrico (E), intensità di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) e densità di potenza (S). Il superamento dei valori di azione determina l’obbligo di adottare una o più delle misure specificate nel provvedimento.
In CeSNIR riteniamo pertanto che la valutazione dell’esposizione professionale a campi elettromagnetici debba prevedere una prima fase di individuazione delle sorgenti potenzialmente in grado di emettere contributi al campo elettromagnetico di intensità non trascurabile per l’esposizione umana; una seconda fase volta a determinare le bande di frequenza all’interno delle quali sono attesi i contributi di cui sopra; un terzo momento dove, sulla base delle valutazioni precedenti, si opera la scelta della strumentazione più idonea per discriminare i distinti contributi in frequenza durante la misurazione dei livelli di esposizione.
Allo scopo di determinare l’esposizione complessiva a partire da quella misurata a frequenze diverse, ci si troverà, infine, a dover procedere con una corposa post-analisi dei dati raccolti.
Misurazioni ed analisi dati devono essere condotte secondo le norme di buona tecnica che si identificano nelle:
* CEI 211-6 “Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 0 Hz – 10 kHz, con riferimento all’esposizione umana”.
* CEI 211-7 “Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10 kHz – 300 kHz, con riferimento all’esposizione umana”.
CeSNIR illustra come ha scelto di organizzare il proprio servizio di monitoraggio sul proprio sito Internet (www.cesnir.com) alla sezione "Campi EM" del menù "Luoghi di lavoro".
In merito alla periodicità delle revisioni della valutazioni, il decreto impone che la valutazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici sia programmata ed effettuata con cadenza almeno quinquennale e questa rappresenta l’unica novità rispetto alla direttiva europea ,che prescrive semplicemente che le valutazioni siano cadenzate ad "intervalli idonei". CeSNIR, in considerazione della veloce evoluzione delle conoscenze in ambito tecnico, medico e scientifico, consiglia che, laddove siano stati riscontrati livelli di esposizione "importanti" ancorché inferiori ai "valori di azione", la valutazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici sia ripetuta ogni 3 anni, nell’ottica di una politica della sicurezza che si spinga oltre la mera verifica del rispetto delle prescrizioni minime di legge. Fatta salva, ovviamente, la necessità di provvedervi prima nei casi come quelli di importanti modificazioni del parco macchine, del loro layout e/o delle procedure di lavoro, e tali da far supporre che i livelli di esposizione dei lavoratori siano potuti cambiare in modo rilevante.
LA CLASSIFICAZIONE E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Il D.Lgs 257/07, introduce l’obbligo per il datore di lavoro di determinare/calcolare e valutare i vari rischi derivanti dall’esposizione a campi elettromagnetici, con la precisazione che i risultati di tale attività di valutazione sono parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi.
L’informazione e la formazione per i lavoratori, inoltre, dovranno essere specifiche e riguardare, in modo particolare, le misure di sicurezza adottate ed il significato dei rischi associati alla esposizione ai campi elettromagnetici. Dovrà essere garantita, infine, una adeguata sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti (art. 14 dir. 391/89/CEE).
Si osservi che il D.Lgs 257/07 riguarda i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici; all’interno dello stesso provvedimento è sottolineato che esso non riguarda gli effetti a lungo termine, inclusi eventuali effetti cancerogeni dell’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo, per i quali il legislatore ritiene che manchino dati scientifici conclusivi che comprovino un nesso di causalità.
La valutazione del rischio da esposizione ai campi elettromagnetici deve fondarsi innanzitutto su una sua corretta classificazione e su questo aspetto CeSNIR si augura che si giunga quanto prima ad un’idea largamente condivisa. A questo scopo richiamiamo i concetti di rischio generico, rischio generico aggravato e rischio specifico come li definisce la medicina legale (cfr. “Medicina legale e delle assicurazioni”, di Giorgio Canuto, Sergio Tovo, 1996, PICCIN).
- Il rischio generico si riferisce a quelle eventualità che incombono in egual grado su tutti i cittadini.
- Il rischio generico aggravato quando, pur potendo investire tutti i cittadini, è quantitativamente più elevato nell’espletamento di una determinata attività.
- Il rischio specifico è strettamente legato ad una specifica attività e solo i soggetti che svolgono tale attività ne sono esposti.
- Il rischio professionale, per essere tale, deve essere un rischio specifico o un rischio generico aggravato, non essendo sufficiente la semplice esposizione ad un rischio generico per configurare il rischio professionale.
Si profila quindi, senza dubbio, un rischio di tipo generico per i lavoratori che utilizzano macchine assimilabili ad un tipico elettrodomestico, come computer e fotocopiatrici, o nei casi in cui il luogo di lavoro si trova in prossimità di antenne per le telecomunicazioni (radiodiffusione sonora, televisiva e telefonia mobile) o di elettrodotti.
Si configura un rischio specifico per i lavoratori che si occupano della manutenzione delle antenne, delle linee elettriche, i saldatori e le altre mansioni di cui all’elenco più sotto.
In CeSNIR riteniamo invece più controversa e soggetta a specifica valutazione della fattispecie in esame l’individuazione dei lavoratori soggetti a rischio generico aggravato. A nostro avviso, tale incertezza si applica, ad esempio, all’esposizione al campo magnetico prodotto dalla cabina di trasformazione MT/BT (media/bassa tensione) a servizio dell’azienda cui presta la propria opera il lavoratore.
CLASSIFICAZIONE DELLE SORGENTI
Le sorgenti di campo elettromagnetico sono usualmente identificate in due tipi: sorgenti di tipo intenzionale e di tipo non intenzionale. Le prime sono quelle per cui l’irradiazione del campo elettromagnetico è funzionale all’attività che l’apparato deve svolgere; le seconde sono invece tutte le sorgenti che emettono campo elettromagnetico nell’ambiente come effetto secondario del proprio funzionamento.
Fra le sorgenti di tipo intenzionale si citano innanzitutto i sistemi per le trasmissioni via aria; fra quelle di tipo non intenzionale troviamo in primo luogo la totalità degli apparati che impiegano l’energia elettrica e che sono caratterizzati da assorbimenti importanti di potenza.
In ambito industriale e medicale esistono inoltre una serie di apparati che agiscono tramite l’irradiazione di un campo elettromagnetico e si tratta, ad esempio di: riscaldatori a induzione e a radiofrequenza, forni a microonde, macchine per terapia a onde corte o a microonde, apparati per la risonanza magnetica nucleare. Il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) annovera anche questo tipo di sorgenti fra quelle non intenzionali, dal momento che l’irradiazione del campo elettromagnetico nell’ambiente non è funzionale al loro scopo, per il quale serve invece irradiare un preciso bersaglio con la minima dispersione possibile. La valutazione di CeSNIR è che queste sorgenti si debbano distinguere anche dagli apparati che emettono campo elettromagnetico solo come conseguenza dell’energia che assorbono per mezzo della corrente elettrica e che non sono dotati di un irradiatore di campo elettromagnetico vero e proprio. A titolo di esempio si consideri che sia un forno elettrico a resistenza che uno a microonde possono essere considerati irradiatori non intenzionali, non essendo funzionale a nessuno dei due apparecchi l’immissione di campo elettromagnetico nell’ambiente, ma è da sottolineare che, mentre entrambi producono un campo elettromagnetico alla frequenza di rete in virtù dell’energia elettrica che consumano, solo il secondo emette anche un campo elettromagnetico a radiofrequenza quale dispersione del fascio che produce per cuocere i cibi. Vi è qundi una marcata differenza tra questi due tipi di sorgente.
In CeSNIR abbiamo stilato un primo elenco delle sorgenti di campo elettromagnetico che, a livello industriale e medicale, sono da monitorare ed è il seguente.
* Sorgenti che impiegano l’irradiazione elettromagnetica in modo funzionale alla propria attività e che espongono gli addetti a un rischio di tipo specifico o generico aggravato
APPLICAZIONI INDUSTRIALI
- saldatrici ad arco o ad alta frequenza;
- forni a induzione per la fusione dei metalli;
- sistemi a induzione per la tempra dei metalli;
- sistemi a radiofrequenza per l’innesco dei plasmi;
- presse a dispersione dielettrica per l’incollaggio dei legni e delle plastiche;
- sistemi a radiofrequenza per l’indurimento delle colle;
- altri sistemi a dispersione dielettrica per l’essiccazione o la vulcanizzazione di tessuti, carta, legni;
- forni a microonde per la sterilizzazione o la cottura di alimenti;
- sistemi a microonde per il riscaldamenti dei plasmi;
- impiantistica delle telecomunicazioni e della telefonia cellulare.
APPLICAZIONI DEL SETTORE MEDICALE
- marconiterapia (diatermia);
- ipertermia;
- NMR (risonanza magnetica nucleare);
- chirurgia con elettrobisturi ed elettrocauterizzatori.
* Sorgenti che irradiano campo elettromagnetico come effetto secondario della propria attività e che espongono pertanto gli addetti a un rischio di tipo generico o generico aggravato:
- cabine di trasformazione MT/BT (media/bassa tensione);
- dispositivi in genere ad alto assorbimento di energia elettrica;
- forni elettrici per fusione di metalli e cottura ceramiche.