Entrerà in vigore il 14 dicembre 2012 il regolamento (UE) N.
432/2012 della Commissione del 16 maggio 2012, il quale si propone come
obiettivo quello di fornire, per ogni ingrediente utilizzato nella composizione
dei prodotti alimentari, compresi dunque gli integratori alimentari, un unico
claim a livello europeo: un’unica indicazione cioè, relativa alle proprietà
dell’ingrediente, escludendo la possibilità (presente sinora) di indicazioni
diverse a seconda delle nazioni di produzione. Una scelta importante, che si
colloca in un’ottica di sempre maggiore tutela del consumatore europeo, ma
anche di uniformità di processi aziendali.
Verrà dunque realizzato un registro comprendente tutte le
indicazioni consentite, nonché le condizioni d’impiego ad esse applicabili.
Esso conterrà anche un elenco delle indicazioni sulla salute respinte e il
motivo del rigetto.
Tutte le aziende europee che producono prodotti alimentari
dovranno dunque adeguare la propria comunicazione secondo tali parametri. Lo
stesso avverrà dunque per tutte le aziende che producono integratori.
Il mancato rispetto del regolamento comporterà sanzioni per
l’azienda produttrice.
Il regolamento non riguarda i “botanicals” o “sostanze
botaniche”, sostanze provenienti da piante o da erbe, che verranno trattati
successivamente dalla Commissione Europea, e per i quali dunque, si continua a
fare riferimento alla normativa locale. Per l’Italia, il riferimento è
l’attuale normativa redatta dal Ministero della Salute.
Un processo analogo, con analoghe finalità, riguarderà i
prodotti cosmetici, (categoria in cui rientrano anche le creme) ed entrerà in
vigore nel Luglio 2013.
Riportiamo in seguito alcuni estratti del suddetto
Regolamento:
REGOLAMENTO (UE) N. 432/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 maggio
2012
relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla
salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento
alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini
LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni
nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ( 1 ), in
particolare l’articolo 13, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) In virtù
delle disposizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1924/2006, le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari sono
vietate, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione a norma del
regolamento medesimo
L’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1924/2006 dispone che la Commissione istituisca e tenga aggiornato un registro
UE delle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti
alimentari (di seguito «il registro»). Il registro includerà tutte le
indicazioni consentite, nonché le condizioni d’impiego ad esse applicabili.
Conterrà inoltre un elenco delle indicazioni sulla salute respinte e il motivo
del rigetto.
Uno degli obiettivi del regolamento (CE) n. 1924/2006 è
quello di garantire che le indicazioni sulla salute risultino veritiere,
chiare, affidabili e utili ai consumatori. A tale riguardo è necessario tener
conto della formulazione e della presentazione di tali indicazioni. Laddove la
formulazione di un’indicazione abbia per i consumatori lo stesso significato di
un’indicazione sulla salute consentita, in quanto dimostra l’esistenza dello
stesso rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi
componenti, da un lato, e la salute, dall’altro, detta indicazione deve
sottostare a condizioni d’uso identiche a quelle stabilite per le indicazioni
sulla salute consentite.
La data di applicazione del presente regolamento è
successiva di sei mesi alla data della sua entrata in vigore al fine di
consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle sue
prescrizioni, compreso il divieto, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1924/2006, di quelle indicazioni sulla salute di cui sono
stati completati la valutazione da parte dell’Autorità e l’esame da parte della
Commissione.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2012.