google.com, pub-4358400797418858, DIRECT, f08c47fec0942fa0 SALUTIAMOCI: Benefici Fiscali per l'acquisto di medicinali google.com, pub-4358400797418858, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Benefici Fiscali per l'acquisto di medicinali

Strada spianata per lo scontrino parlante che non riporta la natura del prodotto acquistato tramite la tradizionale dicitura “farmaco” o “medicinale”, ma attraverso sigle come “Otc” (medicinale da banco), abbreviazioni come “med.” e termini come “omeopatico”. Sono alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia, con la risoluzione n. 10/E diffusa oggi, a un dottore commercialista che chiede di sapere se, ai fini della deduzione o della detrazione d’imposta, l’indicazione della natura del prodotto acquistato deve avvenire esclusivamente mediante la dicitura “farmaco” o “medicinale”, se è eventualmente possibile integrare le informazioni presenti sullo scontrino con altri documenti e se è ancora obbligatorio conservare la prescrizione medica.
Disco verde sul primo punto: i documenti di spesa rilasciati per l’acquisto di medicinali consentono di fruire dei benefici Irpef a condizione che sia indicata la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili a farmaci.
Sono dunque ammessi, gli scontrini che riportano le indicazioni “Otc” (che sta per “over the counter”, ovvero, medicinale da banco) e “Sop” (senza obbligo di prescrizione), le diciture “omeopatico” e “ticket” e le abbreviazioni “med.” per “medicinale” e “f.co” per “farmaco”.
Disco rosso, invece, sulla possibilità di integrare le informazioni presenti sullo scontrino con altri documenti, come ad esempio copia della ricetta con il timbro della farmacia o copia del foglietto illustrativo: il documento di spesa deve infatti necessariamente riportare natura, qualità e quantità del prodotto. Non è più necessario, infine, conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base, perché la natura e la qualità del
prodotto acquistato si evincono dalla dicitura “farmaco” o “medicinale” e dalla indicazione del numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), rilevato mediante lettura ottica del codice a barre, di ciascun farmaco, riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie.
Il testo della risoluzione n. 10/E è disponibile sul sito http://www.agenziaentrate.gov.it/
Inoltre, su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo sul tema
Comunicato Stampa dell'Agenzia dell'Entrate del 18 febbraio 2010